Variante al Regolamento Urbanistico, Amato (PaP): “Non si parli di ristrutturazione urbanistica. E' un criterio di intervento di cui il Comune di Firenze dovrebbe vergognarsi”

“Ristrutturazione edilizia con limitazioni è una nuova definizione che non ha fondamento né nelle normative nazionali, né in quelle regionali”

Questa la sintesi dell'intervento di Miriam Amato, consigliera aderente a Potere al Popolo, nella seduta odierna


“Le controdeduzioni del Comune eludono la necessità di promuovere un piano organico per il recupero del centro storico. Un'amministrazione comunale che fosse degna di questo ruolo, avrebbe dovuto da tempo fare l’unica cosa strategica per il centro e il patrimonio storico di Firenze. Un vero e proprio piano, socio-ambientale urbanistico delle modalità di uso (una sorta di piano civico di uso di un bene comune), magari con l’aiuto dell’Unesco, e con la partecipazione degli abitanti. Il Comune opera sempre nella logica degli interventi puntuali evitando la ricaduta urbanistica di questo provvedimento che riguarda ben il 42% degli immobili, quasi un edificio su due.
Quindi non si tratta di essere i talebani della intoccabilità degli immobili ma indichiamo una loro valutazione all’interno di un piano del patrimonio storico che il Comune si guarda dal proporre in quanto preferisce il liberismo più sfrenato sulla trasformazione edilizia.
Questa ottica si pone al servizio della speculazione internazionale, i veri e propri padroni della città, e della asfissia della città di Firenze per l’overload turistico. Più è facile manomettere gli edifici, più questi sono appetibili per il mercato immobiliare turistico.
Si ribadisce che l’art. 3 del DPR 380 è tuttora valido: c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (lettera così modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)”. La ristrutturazione edilizia non deve essere prevista.
Ben venga l’introduzione di limitazioni agli interventi di Restauro inserite con il parziale accoglimento delle osservazioni degli urbanisti di PerUnaltracittà:
“In ogni caso per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (esclusi quelli di cui DLgs 42/2004) è prescritto il mantenimento:
- della consistenza dell’unità immobiliare legittimamente esistente, salvo i casi di recupero di quella originaria e documentata in relazione alla possibilità di frazionamento o fusione di unità immobiliari;
- delle superfici degli orizzontamenti strutturali esistenti, con la sola eccezione di puntuali ricostituzioni di porzioni crollate;
- della distribuzione dei locali legittimamente esistente, salvo i casi di recupero di quella originaria e documentata;
- degli elementi tipologici;
- della composizione dei prospetti sulla via pubblica, salvo il recupero di originari e documentati elementi o assetti.
Tali limitazioni devono intendersi estese anche agli interventi di manutenzione straordinaria. (...)”.

Queste contribuiscono a definire lo stato legittimo dell’immobile o a far emergere la situazione originaria storicamente determinata.
Purtroppo il resto dell'osservazione è stata respinta, perdendo l'occasione di migliorare la delibera, così come le altre osservazioni pervenute, quindi, che non si parli di ristrutturazione urbanistica visto che è un criterio di intervento di cui il Comune di Firenze dovrebbe vergognarsi”.

(s.spa.)

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