Fratelli d'Italia: “Vigiliamo sui dispositivi di protezione venduti al dettaglio senza dichiarazione di conformità, no a speculazioni e illegalità”
Questo l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi
“Il Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 con le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevede all’art.15 comma 2 l’immissione in commercio di maschere facciali ad uso medico senza la marcatura CE. “Coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa”.
Il prodotto deve rispondere ai requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili, così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova”. Particolare riguardo è allo svolgimento di prove sulla capacità filtrante del prodotto. La rispondenza ai requisiti di prestazione può prevedere due opzioni di approvazione differenti in considerazione del fatto che la mascherina sia destinata agli operatori sanitari o assimilabili (forze dell’ordine/operatori a contatto con il pubblico) o lavoratori delle imprese/cittadini. Infatti nel primo caso il fabbricante per le prestazioni della maschera facciale dovrà dichiarare altri quattro requisiti: capacità filtrante, carico biologico, capacità di protezione dagli schizzi e pressione differenziale (traspirabilità). Nel secondo caso, invece, ci sarà meno rigidità sulla capacità filtrante, mentre non sarà richiesta la capacità di protezione dagli schizzi. In aggiunta, altro criterio è la biocompatibilità secondo la norma tecnica UNI EN ISO 10993-1:2010 Valutazione biologica dei dispositivi medici, indicazioni fornite dall'ISS (istituto superiore di sanità) e le indicazioni devono essere almeno tradotte in italiano dalla lingua originale”.
“Così - conclude Draghi - chi specula o vende prodotti non regolari cagiona un danno di immagine alla città e un rischio biologico al cittadino acquirente”. (fdr)