Coronavirus, ampliato il ricorso al lavoro agile anche ai genitori con figli inferiori ai 12 anni

L’assessore Martini: “Misure straordinarie per conciliare l’attività lavorativa e la famiglia”. Potenziata anche la flessibilità oraria

A seguito della diffusione del Covid 19 e delle ulteriori misure per il contenimento del virus, adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di mettere in atto nuove misure straordinarie di flessibilità per i dipendenti in materia di lavoro agile e di orari di ingresso/uscita.

“Vorrei davvero ringraziare i dipendenti comunali di tutto quello che stanno facendo e che faranno per mantenere attivi i servizi che il nostro ente eroga ai cittadini, nonché per garantire la funzionalità di una struttura così complessa – sottolinea l’assessore al personale Alessandro Martini – . Allo stesso tempo ci rendiamo conto degli ulteriori sacrifici richiesti dalle misure attuate fin dalla giornata odierna, tra i quali la sospensione dei servizi educativi e scolastici. Diventa quindi necessario, in questo momento, mettere in atto misure straordinarie per conciliare l’attività familiare con quella lavorativa. Le nuove misure straordinarie di flessibilità, affiancandosi al normale utilizzo delle ferie e dei permessi, consentiranno di accedere al lavoro agile straordinario e di implementare la flessibilità oraria in ingresso ed in uscita. L’Amministrazione valuterà nei prossimi giorni ulteriori misure da porre in atto”.

In concreto, quindi, potranno accedere al lavoro agile in via straordinaria, i dipendenti del Comune di Firenze che si trovino in una delle situazioni di seguito indicate:

1) coloro che, anche non in presenza di infezione respiratoria acuta, rientrino nelle seguenti casistiche, per la durata massima di 14 giorni solari:

a. Abbiano avuto contatti stretti con persone sottoposte a misure di quarantena con sorveglianza attiva;

b. Abbiano soggiornato o viaggiato negli ultimi 14 giorni in Cina o comunque in paesi nei quali l’incidenza dei casi accertati è uguale o maggiore a 1/100.000, così come documentato e aggiornato dal sito ECDC del Centro Europeo per il controllo delle malattie (Ordinanza n. 6 del 2.3.2020 della Regione Toscana paragrafo 4 lett.b);

c. Abbiano soggiornato o viaggiato negli ultimi 14 giorni nei comuni italiani sottoposti a misure urgenti di contenimento del contagio.

2) dipendenti che si trovino in particolari stati di salute con fattori di rischio elevati in caso di eventuale contagio da COVID-19, per una durata pari allo stato di emergenza indicato dalle disposizioni governative.

E da oggi si aggiunge una nuova categoria, ovvero

3) genitori con figli di età inferiore ai 12 anni che frequentano istituzioni educative o scolastiche la cui attività è stata oggetto di sospensione per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, per una durata pari al periodo indicato dalle disposizioni governative.  Nel caso di figli di età superiore ai 12 anni potranno essere singolarmente valutati casi particolari. Il genitore dovrà dichiarare che l’altro genitore non usufruisce nel medesimo periodo e per gli stessi giorni di istituti che consentono l’astensione dal lavoro (congedi, permessi…) o del lavoro agile.

Per accedere al lavoro agile straordinario i dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate devono fare segnalazione al direttore della direzione di assegnazione. Spetta al direttore, in accordo con il dipendente, valutare la compatibilità delle mansioni e/o la possibilità di attribuirne di diverse e quindi la tipologia dell’attività da prestare in modalità agile. Attività che, nel caso, potrà essere svolta con la dotazione informatica fornita dall’Amministrazione o con strumentazione propria (computer, telefono, connessione wifi).

Ma non c’è soltanto il lavoro agile. I dipendenti hanno a disposizione anche la flessibilità oraria in ingresso e in uscita, che potrà essere estesa oltre i parametri ordinariamente vigenti. In via ordinaria, infatti, la flessibilità per gli orari non in turno è di un’ora rispetto all’orario di entrata e di uscita e di dieci minuti per i servizi in turno. Tale flessibilità potrà essere, a titolo di esempio, ampliata fino a consentire l’ingresso nella tarda mattinata, o a  rendere la prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane, o ancora a modificare l’articolazione dei giorni “lunghi” e “brevi”. (mf)

 

 

 

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