Ampliata la casistica di chi può chiedere il ricorso allo smart working in via straordinaria
Si amplia ulteriormente la possibilità per i dipendenti del Comune di ricorrere al lavoro agile. A seguito della diffusione del Covid 19 e delle ulteriori misure per il contenimento del virus, adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 marzo, sono stati definiti ulteriori criteri e modalità applicativi del lavoro agile straordinario. Questo con il duplice obiettivo: da un lato assicurare la funzionalità dell’Amministrazione, dall’altro ridurre le occasioni di contagio derivante dai contatti personali in ufficio e sui mezzi di trasporto.
In concreto, quindi, possono essere autorizzati temporaneamente ad accedere al lavoro agile in via straordinaria, o di ampliare le modalità già in corso, i dipendenti del Comune di Firenze che si trovino in una delle situazioni di seguito indicate:
1) coloro che, anche non in presenza di infezione respiratoria acuta, rientrino nelle seguenti casistiche, per la durata massima di 14 giorni solari:
a. Abbiano avuto contatti stretti con persone sottoposte a misure di quarantena con sorveglianza attiva;
b. Abbiano soggiornato o viaggiato negli ultimi 14 giorni in Cina o comunque in paesi nei quali l’incidenza dei casi accertati è uguale o maggiore a 1/100.000, così come documentato e aggiornato dal sito ECDC del Centro Europeo per il controllo delle malattie (Ordinanza n. 6 del 2.3.2020 della Regione Toscana paragrafo 4 lett.b);
c. Abbiano soggiornato o viaggiato negli ultimi 14 giorni nei comuni italiani sottoposti a misure urgenti di contenimento del contagio.
2) dipendenti che si trovino in particolari stati di salute con fattori di rischio elevati in caso di eventuale contagio da COVID-19, per una durata pari allo stato di emergenza indicato dalle disposizioni governative. E da oggi si aggiunge una nuova categoria, ovvero
3) genitori con figli di età inferiore ai 12 anni che frequentano istituzioni educative o scolastiche la cui attività è stata oggetto di sospensione per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, per una durata pari al periodo indicato dalle disposizioni governative. Nel caso di figli di età superiore ai 12 anni potranno essere singolarmente valutati casi particolari. Il genitore dovrà dichiarare che l’altro genitore non usufruisce nel medesimo periodo e per gli stessi giorni di istituti che consentono l’astensione dal lavoro (congedi, permessi…) o del lavoro agile.
Si aggiungono le ulteriori categorie:
4) i dipendenti che svolgono o a cui possono essere assegnate attività telelavorabili per le quali sono sufficienti le dotazioni informatiche di base (esclusi l’utilizzo delle cartelle condivise o di gestionali interni che, se necessario potrà essere garantito dal restante personale in ufficio) per la durata massima pari allo stato di emergenza indicato dalle disposizioni governative.
5) i dipendenti che collaborano a prestare i servizi di cosiddetti “minima funzionalità” individuati da ciascuna direzione per una durata massima pari allo stato di emergenza indicato dalle disposizioni governative.
6) i dipendenti che svolgono o a cui possono essere assegnate attività telelavorabili e che richiedono la modalità di lavoro agile per altra motivazione, da specificare, per una durata massima pari allo stato di emergenza indicato dalle disposizioni governative.
I casi indicati sono in ordine di priorità e all’interno di ciascun viene data precedenza al dipendente che viene da fuori Comune e/o utilizzano i mezzi pubblici per recarsi in ufficio (indicando il numero di abbonamento); al dipendente che ha dimostrate esigenze di assistenza o cura familiari Nessun cambiamento per l’accesso al lavoro agile straordinario e per l’utilizzo della flessibilità oraria in ingresso e in uscita, che potrà essere estesa oltre i parametri ordinariamente vigenti. (mf)