Residenze, Firenze riparte a sinistra: "Un problema che va risolto subito. A intere famiglie negato l'accesso a sussidi e servizi per colpa della cancellazione anagrafica"

Presentata da Grassi, Trombi e Verdi mozione di indirizzo "per il pieno rispetto delle norme nazionali"

E' stata presentata questa mattina a Palazzo Vecchio la mozione del gruppo Firenze riparte a sinistra per affrontare il problema delle residenze a persone e nuclei familiari in condizioni di difficoltà. Ad illustrare la proposta, il capogruppo Tommaso Grassi, il consigliere Giacomo Trombi e la consigliera Donella Verdi insieme a Giuseppe Cazzato (Cobas) e Marzia Mecocci (Movimento Lotta per la Casa).

"Figli a cui non viene concesso di accedere alle agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica o che, avendo diritto all'abbonamento gratuito o scontato per il trasporto pubblico, non possono acquistarlo. Un altro caso in cui per due anni la famiglia non ha potuto riscuotere il contributo per l'accompagnamento del figlio disabile, e l'elenco potrebbe proseguire con i servizi inaccessibili o il diniego all'accesso ai sussidi per colpa di una applicazione, da parte del Comune, delle norme sulla residenza anagrafica – hanno spiegato Grassi, Trombi e Verdi –. Esistono una circolare dell'ISTAT e una circolare del Ministero dell'Interno e una sentenza del Tribunale di Palermo che, se applicate insieme ai principi contenuti nella legge nazionale, permetterebbero di gestire la situazione, senza che il Comune ogni mese cancelli dall'anagrafe decine e decine di nuclei familiari per irreperibilità, o perché non hanno una casa in cui avere la residenza. Il Comune ha deciso di obbligare tutte e tutti coloro che hanno ottenuto la residenza presso la fittizia via del Leone alla firma mensile, e dopo solo quattro mesi di procedere alla cancellazione dall'anagrafe. Una scelta infelice che tende ad 'eliminare' famiglie per non doversene occupare. Questo sta già creando ripercussioni negative sulla vita di queste famiglie e il Comune deve trovare immediatamente una soluzione".

"Comprendiamo – aggiungono gli esponenti dell'opposizione – che il governo precedente e l'attuale abbiano ristretto i margini sulla concessione della residenza presso gli immobili occupati, ma il Comune deve utilizzare, per non espellere dal circuito dei servizi pubblici intere fette della cittadinanza, peraltro in difficoltà, tutti i margini concessi, permettendo l'iscrizione per queste famiglie secondo la procedura dei senza fissa dimora. La residenza è un diritto riconosciuto dalla legge ed è appurato che l'iscrizione anagrafica deve essere immediata al momento della domanda e i controlli devono essere solo successivi e portare eventualmente alla cancellazione. A Firenze accade il contrario: prima i controlli e poi l'iscrizione. E nel frattempo intere famiglie rimangono in un limbo, senza diritti".

"Chiediamo al sindaco e all'assessore Gianassi un'assunzione di responsabilità e di porre rimedio alle storture del sistema che ci sono state segnalate" conclusono Grassi, Trombi e Verdi. (fdr)

Segue il testo della mozione

MOZIONE

Oggetto: Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Preso atto che una determina della P.O. Marginalità e immigrazione della direzione servizi sociali ha recentemente riformato il sistema delle residenze nel territorio comunale, modificando le regole per coloro che hanno la residenza fittizia presso la sede di associazioni e presso la sede di Via del Leone;

Considerando che per quanto riguarda la procedura per coloro che sono senza fissa dimora vi sarebbe l'obbligo di firma ogni mese presso la struttura comunale, provvedimento assolutamente inefficace e atto solo a rendere impossibile qualsiasi attività Preso inoltre atto che per i senza fissa dimora la cancellazione della residenza, nel caso di nascita nel territorio comunale, ha davvero poco senso in quanto chiunque ha diritto di essere residente nel Comune di nascita;

Considerato che sono sempre più numerose le segnalazioni che ci sono pervenute riguardo a problemi che si stanno verificando rispetto alla mancata concessione dell’iscrizione anagrafica di senza fissa dimora e di occupanti di stabili sfitti nonostante la loro continuativa presenza nel territorio comunale sia per le cancellazioni anagrafiche in seguito a irreperibilità che privano della residenza un sempre crescente numero di cittadini stabilmente presenti nel territorio comunale;

Visti i casi che si sono verificati rispetto alle problematiche inerenti nuclei familiari che non avendo la residenza nel Comune di Firenze non possono ricevere i sussidi di invalidità per i familiari minorenni, hanno impossibilità di accedere ad ogni agevolazione scolastica, dai libri alla mensa, per le figlie e i figli, non hanno l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, non possono iscriversi ai centri per l’impiego e richiedere prestazioni sociali oltre a non poter esercitare il diritto di voto;

Considerando che prima che il problema delle residenze a Firenze diventi una emergenza è indispensabile intervenire per adeguare normativa e procedure degli uffici comunali;

Premesso che la anagrafe della popolazione è gestita dalla Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e dal relativo regolamento applicativo approvato da DPR del 30 maggio 1989 n. 223;

Ricordata la sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile in cui il Giudice in materia di iscrizione anagrafica a norma dell'ex articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954, che esclude che la permanenza della residenza possa essere connessa all'obbligo di percorsi o attività imposte sia dai servizi sociale che da privati ma solo dall’effettiva presenza sul territorio del comune;

Visto l'articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954 prevede che 'la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita';

Visto che nella medesima sentenza si precisa che 'sarà poi necessario svolgere accertamenti volti a verificare l'effettiva 'dimora abituale' nel Comune pur in assenza di un indirizzo di residenza o di domicilio. Tali accertamenti saranno ovviamente successivi all'avvenuta iscrizione anagrafica stante quanto previsto dal Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'iscrizione nei due giorni successivi alla domanda e pospone logicamente in un momento successivo tutte le necessarie verifiche';

Visto l'articolo 11 - cancellazioni anagrafiche della Legge in materia che indica che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, in base alla lettera c) che per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;

Visto che la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire se in seguito, come previsto dalla normativa, a 'ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile', così come precisato dall’ l'ISTAT con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, per dispone che 'le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno o non si conosca l'attuale loro dimora abituale';

Vista la risposta alla interrogazione 1852/2018 in cui si riporta che nel 2017 sono state cancellate per irreperibilità 1188 persone, e nei primi sei mesi del 2018 sono state 786, evidenziando un significativo incremento;

Appreso inoltre dalla medesima interrogazione, citata precedentemente, che le cancellazioni da Via del Leone, che avvengono su segnalazione della Direzione Servizi Sociali, ammontano nel 2018 a 50;

Avuto conferma nella risposta alla interrogazione 1852/2018 che per coloro che hanno la residenza presso Via del Leone risulta obbligatoria la firma ogni mese e che in seguito alla mancata firma per quattro mesi, senza giustificazione, verranno avviate le procedure di cancellazione per irreperibilità;

Considerato che né l’assistente sociale né gli operatori delle associazioni che gestiscono il servizio delle residenze per i senza fissa dimora di via del Leone sono contemplati tra i soggetti istituzionali coinvolti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei procedimenti anagrafici;

Considerato che la cancellazione per irreperibilità, anche se sanata con successiva reiscrizione comporta la perdita della continuità di residenza, requisito indispensabile per poter accedere a numerosi servizi e prestazioni sociali(ad esempio bandi erp, o presa in carico dai servizi sociali);

Considerato che come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n.449, del 19/6/2000, l’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficiale di anagrafe;

Considerato che l’art.5 del DL n.47 2014 prevede la null’ità dell’iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente “in relazione all’immobile medesimo” e che l’art.2 della

L.1228 /1954 dispone che tutte le persone che vivono stabilmente nel territorio di un comune debbano essere iscritte nell’anagrafe di quel comune, e che nel caso in questione questi cittadini possono essere iscritti “ per domicilio” in analogia con le persone senza fissa dimora;

Preso infine atto della risoluzione del Ministero dell’Interno n.633 del 24 febbraio 2015 che, inviata tutti i Prefetti italiani, sottolinea che ogni cittadino che vive in un comune ha diritto di prendervi la residenza e che, se vive in una casa occupata, non potrà ottenere la residenza in quel luogo ma dovrà comunque essere iscritto nell’anagrafe del Comune in base al domicilio, analogamente a quanto avviene per le persone senza fissa dimora;

IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:

* provvedere ad una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle residenze nel Comune di Firenze in seguito alla modifica della normativa sulla gestione delle residenze fittizie presso Via del Leone;

* dare disposizione agli uffici comunali di anagrafe per permettere l’iscrizione dei cittadini occupanti immobili sfitti con procedura analoga a quella per i senza fissa dimora;

* applicare puntualmente la normativa nazionale in merito a diritto alla residenza, cancellazione della propria residenza e accertamenti per irreperibilità secondo quanto esplicitato dalla circolare del 5 aprile 1990, n. 21, dell'ISTAT e i principi sanciti dalla sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

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