Edicole, il Tar ha respinto il ricorso contro il limite del 30% di superficie espositiva per prodotti accessori

Vicini: “Restiamo pronti al confronto con tutte le parti coinvolte per un rilancio delle edicole nella nostra città, che riteniamo presidi sociali e culturali”.

Respinto dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana il ricorso contro la delibera del Consiglio Comunale 37 del 2024, nella parte relativa ai chioschi e alle edicole del Piano comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica e al “limite rigido e predeterminato del trenta percento della superficie espositiva e della superficie del fronte vendita per i prodotti accessori a quelli editoriali”.
A presentare il ricorso, che riguardava anche le sanzioni fissate dalla delibera, erano stati alcuni titolari di edicole in area UNESCO assieme ad un sindacato rappresentativo della categoria degli edicolanti.  
Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso con la motivazione che “Non vi è alcun contrasto delle norme regolamentari impugnate con le disposizioni richiamate in ricorso, con conseguente infondatezza della censura in tali termini sollevata dalla parte ricorrente”.

“E’ il riconoscimento che le azioni del Comune per mantenere e valorizzare le attività a servizio dei cittadini vanno nella direzione giusta – è il commento dell’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – puntiamo su un equilibrio dell’offerta commerciale rivolta ai residenti con quella per i turisti, in questo caso a maggior ragione perché le tutele contenute nel regolamento riguardano la vendita di giornali e di prodotti editoriali, particolarmente importanti per la qualità dell’informazione per i cittadini e per la vita civica della nostra città. Restiamo pronti al confronto con tutte le parti coinvolte per un rilancio delle edicole nella nostra città, che riteniamo presidi sociali e culturali”

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, in particolare, ha riconosciuto che "il potere comunale è stato esercitato in termini di piena ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con i principi ordinamentali. Invero, il limite del 30% previsto dalla disposizione qui esaminata si appalesa idoneo a tutelare l’interesse pubblico primario di salvaguardia dell’adeguata diffusione dei prodotti giornalistici” e che “nel contempo non imponendo un sacrificio eccessivo alle esigenze commerciali degli edicolanti".

Sulla legittimità delle sanzioni, in particolare riguardo alla decadenza dalla concessione di suolo pubblico, il Tar ha affermato che "il potere comunale di individuare i casi di decadenza dalla concessione, e di disporre la decadenza medesima, è immanente al potere stesso di concedere all’operatore economico l’occupazione di suolo pubblico, collocandosi nell’ambito del generale potere di autotutela di cui l’Amministrazione gode”.

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