Ultimo via libera di legittimità per la delibera del 2016 che ha rinnovato la disciplina dell'accesso dei pullman
La delibera che istituiva i nuovi contrassegni di accesso V e Z per i servizi di transfer eliminando gli abbonamenti P e Q e modificava le tariffe per i ticket di ingresso alla ztl dei bus turistici è pienamente legittima. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che con una sentenza dello scorso 1° marzo, pubblicata il 23 dello stesso mese, ha accolto anche nel merito il ricorso del Comune alla sentenza del Tar dopo la sospensiva dello scorso anno.
Dopo le sentenze del Tar a gennaio 2017 l’Amministrazione aveva approvato una nuova delibera per disciplinare transitoriamente l’accesso alla Ztl dei bus turistici. Con questo atto erano stati reintrodotti fino al 1° settembre 2017, poi prorogati al 31 dicembre 2017, gli abbonamenti P e Q (si tratta dei contrassegni che consentivano gli accessi temporanei in città per esempio per trasporto passeggeri, stazioni ferroviarie, strutture ricettive, manifestazioni fieristiche e congressuali) decidendo al tempo stesso di impugnare le sentenze del Tar di fronte al Consiglio di Stato. Al tempo stesso è stata avviata, come indicato dal Tar, la concertazione con le società dei bus.
Il 1° marzo scorso la sentenza del Consiglio di Stato con cui viene accolto il ricorso del Comune anche nel merito, riconoscendo quindi la legittimità della delibera comunale. Il Consiglio di Stato dà infatti ragione all’Amministrazione sia sulla modifica delle tariffe sia sulla eliminazione degli abbonamenti P e Q sostituiti da ticket singoli V e Z.
In particolare su questi ultimi il Consiglio di Stato ha sentenziato che l’Amministrazione non aveva l’obbligo di concertazione preventiva con i soggetti che svolgono servizi di trasporto essendo il provvedimento del Comune di natura generale e quindi non soggetto al preventivo confronto con le società interessate. Per quanto riguarda invece l’aumento delle tariffe, il Consiglio di Stato ha stabilito che gli aumenti introdotti dalla delibera non sono irragionevoli e quindi non sindacabili da parte del giudice amministrativo. (mf)