In vigore la nuova legge regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

I Comuni disporranno di una maggiore autonomia potendo assegnare il 40% degli alloggi sulla base di graduatorie speciali gestite da loro stessi. Introdotta la figura del mediatore sociale per prevenire e dirimere gli eventuali conflitti all’interno delle comunità di assegnatari.

E’ entrata in vigore la nuova leggere regionale sull'edilizia residenziale pubblica. Le modifiche apportate hanno lo scopo di migliorare l’equità e  l’efficienza del sistema, senza aumentare i canoni di locazione
I Comuni disporranno ora di una maggiore autonomia potendo assegnare il 40% degli alloggi sulla base di graduatorie speciali gestite da loro stessi; inoltre per la decadenza dalla titolarità di un alloggio popolare potranno fissare una loro specifica soglia Isee, anche più bassa di quella indicata dal testo di legge (36.151 euro). Per quanto riguarda la decadenza dall'assegnazione  resta inoltre confermato l'accertamento delle proprietà immobiliari, anche in altre regioni o in altri Stati.
Per quanto riguarda i canoni di locazione sono previste delle agevolazioni  per chi risiede in alloggi a bassa efficienza energetica (e quindi paga bollette più alte);  gli aumenti sono previsti solo

nei casi di appartamenti sottoutilizzati (numero delle persone residenti inferiori alle potenzialità ricettive dell'alloggio) quando il nucleo familiare residente non accetti lo spostamento verso un alloggio di dimensioni più adeguate.
Si introduce inoltre la figura del mediatore sociale e culturale, prevista dalla legge per aiutare a prevenire o superare eventuali conflitti dovuti a differenze culturali all'interno delle comunità residenti negli alloggi popolari. Il mediatore potrà anche essere residente negli alloggi Erp.
Altra novità tra le più significative è la creazione di un sistema di punteggi legato alla continuità di residenza dei richiedenti o alla prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando. Saranno attribuiti 2 punti per un minimo di 10 anni di legame con l'area interessata, 3 punti per 15 anni, 4 punti per 20 anni. Invece per la presenza continuativa del richiedente nella graduatoria o per la presenza continuativa del richiedente nell'alloggio saranno attribuiti 0,50 punti per ogni anno, fino a un massimo di 6 punti.

 

Scroll to top of the page