Accesso civico

Accesso civico semplice

L’istituto dell’accesso civico semplice è stato introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“decreto trasparenza”) che riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l’obbligo per legge.

Con lo strumento dell'accesso civico semplice chiunque può quindi vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Firenze, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Le richieste di accesso civico semplice possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.

Accesso civico generalizzato

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha apportato alcune modifiche al decreto trasparenza introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello già contenuto nell’art. 5 comma 1 che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell’area anglosassone, la cui trasposizione legislativa è nota come Freedom of Information Act (FOIA).

In sintesi, viene introdotto all’art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti).

Lo scopo dichiarato della norma è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.

La richiesta di accesso civico semplice deve essere trasmessa per via telematica attraverso l’apposito servizio online ed è indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere trasmessa per via telematica attraverso l’apposito servizio online e va indirizzata, in alternativa:

- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove conosciuto;

- allo Sportello per il cittadino (URP).

Per accedere ai servizi online è necessario autenticarsi mediante le credenziali SPID, CNS o CIE. Per informazioni sulle credenziali SPID visitare la pagina ufficiale.

La richiesta di accesso può comunque essere presentata tramite PEC intestata allo stesso richiedente oppure può essere inviata, sottoscritta digitalmente dall’interessato o sottoscritta con firma autografa dall’interessato unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità, tramite  PEC non intestata allo stesso richiedente o tramite posta elettronica ordinaria oppure la richiesta può essere presentata in carta libera sottoscritta con firma autografa, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, tramite posta o consegna a mano.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: servizio.anticorruzione@comune.fi.it

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. L'istanza di riesame può essere presentata via mail/PEC all'indirizzo segretario.generale@pec.comune.fi.it oppure con raccomandata A/R indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Firenze.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (Difensore Civico Regionale) secondo la disciplina dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Registro richieste di accesso

 

 

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Pagina aggiornata al 28/10/2024

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